Art. 2 · LEGGE 21 febbraio 1963, n. 491

Art. 2

LEGGE 21 febbraio 1963, n. 491

In vigore dal 4 mag 1963
L'Amministrazione delle finanze è autorizzata a vendere in favore degli Enti locali territoriali parte dei terreni, indicati nella planimetria allegata alla presente legge, il cui uso non sia ritenuto necessario per le attività istituzionali dell'Università degli studi di Pisa. Detti terreni potranno essere adibiti per l'insediamento di attività economiche e sociali e per lo sviluppo urbanistico sulla base di un piano di utilizzazione interessante il comprensorio, predisposto dal comune di Pisa, nonchè dal comune di Collesalvetti per l'area che ricade nella sua giurisdizione.
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