Art. 1
LEGGE 21 febbraio 1963, n. 360
In vigore dal 17 apr 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
In deroga alle norme contenute nell'articolo 3 della legge 29 giugno 1960, n. 656, e fermi restando i limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, l'Ente nazionale di assistenza magistrale può concedere prestiti ai propri iscritti in misura pari a due mensilità di stipendio con recupero dei medesimi in non oltre 24 quote mensili consecutive a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene effettuata la corresponsione del prestito.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - GUI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-02-21;360#art-1