Art. 9 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86

Art. 9

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86

In vigore dal 12 mar 1963
Dopo l' è inserito il seguente articolo 35-bis: "L'ufficiale che abbia perduto il grado a norma del n. 2, lettere a), b) e c); del n. 3, lettera, e), e dei un 4 e 5 del precedente e che conservi la capacità militare, è soggetto agli obblighi del servizio militare in qualità di soldato. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, il Ministro per l'interno da notizia all'autorità militare del provvedimento di perdita del grado adottato nei confronti dell'ufficiale".
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