Art. 8 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86

Art. 8

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86

In vigore dal 12 mar 1963
Dopo l' è aggiunto il seguente - bis: "L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo ed abbia raggiunto i limiti di età previsti dal primo comma dell' dell' può essere collocato, di autorità, in ausiliaria o nella riserva, con diritto al trattamento di quiescenza. Il provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro per l'interno. Qualora si tratti del tenente generale ispettore deve essere sentito il Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, la Commissione competente ad esprimere il giudizio sull'avanzamento".
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