Art. 6
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86
In vigore dal 12 mar 1963
Dopo l' sono aggiunti i seguenti articoli 28-bis e 28-ter:
"Art. 28-bis. - All'ufficiale in servizio permanente, che cessi o sia cessato da tale servizio per ferite, lesioni e infermità riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una, delle otto categorie previsto dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione - al servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è compilato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.
All'ufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto, neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, sono corrisposti, dalla data in cui cessi o sia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonchè un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di sei anni.
Il beneficio di cui al presente articolo compete anche all'ufficiale che consegna o abbia, conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio
permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni".
"Art. 28-ter. - L'ufficiale in servizio permanente che, per effetto
di ferite, lesioni e infermità, riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 30 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda della idoneità, in ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.
L'ufficiale può, a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente ente qualora conservi la incondizionata idoneità al servizio, accertata dal Collegio medico logiche. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra.
L'ufficiale che sia cessato dal servizi permanente ai sensi del primo comma del precedente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente alla data, del relativo accertamento sanitario, seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente, o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente e sempre che non abbia superato il limite di età previsto per il suo grado; per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.
All'ufficiale che, per aver superato i limiti di età di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione, saranno applicate, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a) e b) dell' della presente legge a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia, o alla scadenza dell'assegno rinnovabile; all'ufficiale, invece, cime non la raggiunga neppure i limiti di servizio di cui alla predetta lettera b), sarà liquidata una pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio) all'uopo richiesto, e gli anni di servizio effettivamente prestati verranno calcolati in aggiunta, a tale limite, senza però che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'articolo 96 del testo unico delle, leggi sulle pensioni civili e militari, modificato dall' del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626".
Storico versioni
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