Art. 4
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86
In vigore dal 12 mar 1963
Il primo comma dell' è sostituito dal seguente:
"L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:
a) età;
b) infermità;
c) non idoneità agli uffici del grado;
d) a domanda;
e) d'autorità;
f) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio;
g) applicazione delle norme sull'avanzamento;
h) perdita del grado".
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