Art. 4 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86

Art. 4

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86

In vigore dal 12 mar 1963
Il primo comma dell' è sostituito dal seguente: "L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause: a) età; b) infermità; c) non idoneità agli uffici del grado; d) a domanda; e) d'autorità; f) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio; g) applicazione delle norme sull'avanzamento; h) perdita del grado".
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