Art. 27 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86

Art. 27

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86

In vigore dal 12 mar 1963
L'ufficiale che sia venuto o che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell' - ter della legge 29 marzo 1956, n. 288, è trasferito nell'ausiliaria e vi rimane fino al compimento del periodo indicato, dall'articolo 42, primo comma, della stessa legge, computandosi l'inizio di tale periodo dalla cessazione dal servizio permanente. Il trasferimento in ausiliaria è subordinato all'esito favorevole di accertamenti sanitari sulla idoneità fisica ai relativi servizi ed ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla successiva data in cui l'ufficiale venga a trovarsi nelle suddette condizioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;86#art-27