Art. 10
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86
In vigore dal 12 mar 1963
All'articolo 37 è aggiunto il seguente comma:
"Per l'attribuzione della qualifica di 1° capitano l'ufficiale deve aver compiuto 12 anni di servizio nel grado di capitano del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza".
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