Art. 1 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 303

Art. 1

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 303

In vigore dal 13 apr 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge: Articolo unico. L'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente: Art 24. Acquisto o vendita dei generi di monopolio Aggi e indennità "I generi di Monopolio devono essere pagati dal rivenditore all'atto dell'acquisto, con le modalità prescritte dall'Amministrazione, e sono venduti al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita. È in facoltà dell'Amministrazione concedere, al rivenditore che ne faccia richiesta, una dilazione al pagamento dei generi di monopolio, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei generi prelevati. La misura della cauzione può essere ridotta fino ad un ventesimo di detto importo ove venga, prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori e per un importo minimo di lire cinque milioni. I rivenditori sono retribuiti ad aggio e hanno inoltre diritto ad una indennità per il trasporto dei sali. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli, vengono fissate la misura degli aggi e delle indennità per il trasporto dei sali, le modalità per la loro corresponsione ai rivenditori e quelle per la prestazione della cauzione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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