Art. 9 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 301

Art. 9

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 301

In vigore dal 12 apr 1963
Trattamento economico del personale appartenente al ruolo transitorio istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 604. Al personale appartenente al ruolo transitorio istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 604, che esplichi mansioni di polizia forestale, si applica, per quanto attiene al trattamento economico di attività, l' della legge 4 maggio 1951, n. 538. A tal fine la qualifica di sorvegliante capo è equiparata al grado di brigadiere del Corpo forestale dello Stato e le qualifiche di sorvegliante di la e di 2ª classe sono equiparate al grado di guardia scelta del Corpo forestale dello Stato.
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