Art. 6 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 301

Art. 6

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 301

In vigore dal 12 apr 1963
Uso degli automezzi per missionari di servizio Al personale del Corpo forestale dello Stato, assegnato ai distaccamenti ed alle stazioni forestali, al quale l'Ispettorato regionale o ripartimentale forestale abbiano consentito l'uso di automezzi propri per assolvere il servizio di istituto, compete il rimborso delle relative spese. Gli stessi ispettori determinano i limiti di percorrenza trimestrali entro i quali è consentito l'uso per servizio del mezzo proprio da parte di ciascun dipendente, nonchè la misura dei rimborsi di spesa che non dovrà mai superare quella indicata dall', sesto comma, della, legge 15 aprile 1961, n. 291. Per quanto non previsto dai due precedenti commi, si applica l' della legge 15 aprile 1961, n. 291.
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