Art. 4
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 301
In vigore dal 12 apr 1963
Istituzione di sezioni specializzate presso gli
ispettori regionali e ripartimentali delle foreste
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato ad istituire presso gli Ispettorati regionali e ripartimentali delle foreste mediante decreto da pubblic rare nella Gazzetta Ufficiale, Sezioni specializzate per le opere pubbliche e di bonifica montana o per l'economia agro-silvo-pastorale, ed altre eventuali, in relazione alle esigenze funzionali di detti uffici ed alle specifiche caratteristiche delle circoscrizioni territoriali.
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