Art. 22 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 301

Art. 22

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 301

In vigore dal 12 apr 1963
Decorrenza delle legge La presente legge ha effetto dal 1 aprile 1963. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - RUMOR - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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