Art. 22
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 301
In vigore dal 12 apr 1963
Decorrenza delle legge
La presente legge ha effetto dal 1 aprile 1963.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - RUMOR - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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