Art. 17
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 301
In vigore dal 12 apr 1963
Norme per la promozione a primo archivista dei
sottufficiali transitati nella carriera esecutiva
I sottufficiali del Corpo forestale dello Stato collocati nella carriera esecutiva a norma dei precedenti articoli, non possono essere scrutinati per la promozione a primo archivista, fino a quando il personale in ruolo o pervenuto nel ruolo a seguito del concorso, bandito precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia maturato la prescritta anzianità per la promozione a tale qualifica.
Storico versioni
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