Art. 16 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 301

Art. 16

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 301

In vigore dal 12 apr 1963
Svolgimento dell'esame di idoneità L'esame di idoneità consiste in una prova orale su materie attinenti al servizio di istituto. Per lo svolgimento dell'esame si applicano le disposizioni stabilite dall', commi terzo, quarto e quinto del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Sono dichiarati idonei coloro i quali conseguono una votazione non inferiore a settanta centesimi. A parità di voto ha la precedenza il più anziano di ruolo. La graduatoria degli idonei è sottoposta al Ministro il quale, accertata la regolarità del procedimento, lo approva con proprio decreto. La nomina a vice brigadiere è conferita con decreto del Ministro nell'ordine della graduatoria e nel limite dei posti disponibili. Il giudizio sull'idoneità e la formazione della graduatoria sono demandati ad una Commissione esaminatrice nominata con decreto del Ministro e composta: da un ispettore generale del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, che la presiede e da quattro impiegati dello stesso ruolo con la qualifica no inferiore ad ispettore principale. Esercita le funzioni di segretario un impiegato con la qualifica non inferiore ad ispettore ed equiparata.
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