Art. 12 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 301

Art. 12

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 301

In vigore dal 17 apr 2001
Trattamento economico per il personale proveniente dai sottufficiali, dalle guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato. Agli impiegati della carriera esecutiva e della carriera ausiliaria provenienti dal ruolo dei sottufficiali, delle guardie scelte o guardie del Corpo forestale dello Stato sono ridotti di un anno tanti periodi di aumento dello stipendio nelle qualifiche di ciascuna delle predette carriere, quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestato nel ruolo di provenienza.
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