Art. 88 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Art. 88

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Il militare di truppa del Corpo in servizio continuativo che è sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui può derivare la perdita del grado o notevole gravità può, con decreto ministeriale essere sospeso precauzionalmente dal servizio fino all'esito del procedimento penale o disciplinare. Il provvedimento di sospensione deve essere immediatamente adottato nei confronti del militare a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva. Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti. La sospensione è altresì revocata in ogni altro caso di proscioglimento, salvo che il militare non venga sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità. Se è stata inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, nel periodo di tempo di tale sospensione è computato il periodo di quella precauzionale sofferta, revocandosi la eventuale eccedenza.
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