Art. 87 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Art. 87

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Al militare di truppa del Corpo in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio spetta l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio. Al militare in aspettativa, per infermità non proveniente da causa di servizio spettano soltanto i tre quinti della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente da causa di servizio è computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per metà.
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