Art. 86 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Art. 86

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Il militare di truppa del Corpo in aspettativa per infermita, può, in caso di eccezionali esigenze, chiedere di essere richiamato in servizio purchè risulti idoneo al servizio incondizionato. Il militare in aspettativa per infermità il quale deve essere valutato per l'avanzamento e deve frequentare corsi o sostenere esami è sottoposto, a domanda, a nuovi accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, richiamato in servizio effettivo.
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