Art. 83 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Art. 83

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
L'anzianità del militare di truppa del Corpo che dopo aver cessato dal servizio continuativo vi è riammesso è ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173#art-83