Art. 82 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Art. 82

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Il militare di truppa in servizio continuativo subisce una detrazione di anzianità pari al tempo trascorso in una delle seguenti situazioni: 1) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale; 2) sospensione dal servizio inflitta quale sanzione disciplinare; 3) aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o più volte e rimanendo nello stesso grado, il militare di truppa ha trascorso non meno di un anno in detta posizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173#art-82