Art. 72
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173
In vigore dal 27 mar 1963
Ai vicebrigadieri che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunti limiti di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio e che alla data predetta non abbiano compiuto gli anni sessantacinque, compete l'indeninità speciale prevista dall' a decorrere dal 1 luglio 1961 o dal collocamento in pensione se avvenuto posteriormente a quest'ultima data.
La suddetta indennità speciale compete anche, sino ai compimento del sessantacinquesimo anno di età, al personale di cui al precedente comma, che si è trovato nelle condizioni richieste per aver diritto all'indennità stessa nel periodo compreso fra il 1 luglio 1961 e la data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai marescialli ed ai brigadieri cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con diritto a pensione per raggiunti limiti di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio prima del compimento dell'ottava rafferma.
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