Art. 69 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Art. 69

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente i sottufficiali in servizio nel Corpo aventi grado da brigadiere a maresciallo maggiore. Alla stessa data, assumono la posizione di stato di vicebrigadiere in servizio continuativo i vicebrigadieri in servizio nel Corpo già ammessi alla seconda rafferma.
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