Art. 67 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Art. 67

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Agli effetti del procedimento disciplinare per il sottufficiale residente all'estero si considera come residenza di servizio l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica. Il sottufficiale deferito alla Commissione distrettuale e che sia residente all'estero, qualora ritenga di non potersi presentare alla Commissione e ne dia partecipazione al presidente, può far prevenire una memoria difensiva ei documenti che ritiene utili a sua discolpa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173#art-67