Art. 62
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173
In vigore dal 27 mar 1963
L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il sottufficiale può essere possibile di una delle sanzioni indicate nell', è effettuato mediante inchiesta formale.
L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti con facoltà al sottufficiale di presentare le sue discolpe.
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