Art. 61 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Art. 61

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Le sanzioni disciplinari di stato sono: a) la sospensione disciplinare dall'impiego o dal servizio, di cui all'articolo 20; b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di cui all', lettera c); c) la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado prevista dall', d) la perdita del grado per rimozione di cui all', comma primo, n. 6).
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