Art. 58 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Art. 58

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Il grado si perde per una delle seguenti cause: 1) perdita della cittadinanza 2) assunzione in servizio, non autorizzata, in forze armate di Stati esteri; 3) assunzione di servizio con qualsiasi grado in altra forza armata o corpo di polizia; 4) interdizione giudiziale o inabilitazione; 5) irreperibilità accertata; 6) rimozione, per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato; 7) condanna: a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare importa la pena accessoria della rimozione b) per delitto non colposo tranne che si tratti di uno dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione temporanea, dai pubblici uffici, oppure una della altre pene accessorie previste ai numeri 2) e 5) del primo comma dell' di detto Codice penale. Il grado si perde altresì per decisione del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando il sottufficiale prosciolto sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali previste dall'articolo 215 del Codice penale comune, ovvero quando il sottufficiale condannato sia stato ricoverato, a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso che il sottufficiale prosciolto sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario, ai sensi dell'articolo 222 del Codice penale comune, e nel caso che il sottufficiale condannato sia stato ricoverato per infermita psichica in una casa di cura o di custodia, ai sensi dell'articolo 219 di detto Codice, la decisione del Ministro è presa quando il sottufficiale ne viene dimesso.
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