Art. 46 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Art. 46

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Il sottufficiale in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo d'autorità o col suo consenso, nei casi previsti dalla presente legge. I richiami d'autorità sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro per il tesoro; il sottufficiale se invitato con precetto personale, è tenuto a presentarsi anche se non sia intervenuta la pubblicazione del decreto di richiamo. I richiami col consenso del sottufficiale sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previa intesa col Ministro per il tesoro.
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