Art. 46
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173
In vigore dal 27 mar 1963
Il sottufficiale in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo d'autorità o col suo consenso, nei casi previsti dalla presente legge.
I richiami d'autorità sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro per il tesoro; il sottufficiale se invitato con precetto personale, è tenuto a presentarsi anche se non sia intervenuta la pubblicazione del decreto di richiamo.
I richiami col consenso del sottufficiale sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previa intesa col Ministro per il tesoro.
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