Art. 45 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Art. 45

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Il sottufficiale in congedo, quando si trovi in servizio temporaneo, è soggetto alle leggi e ai regolamenti vigenti per la categoria dei sottufficiali cui apparteneva all'atto della cessazione dal servizio in quanto applicabili. Il sottufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in congedo.
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