Art. 44 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Art. 44

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Il sottufficiale in congedo può trovarsi: in congedo illimitato; in servizio temporaneo per richiamo; sospeso dalle attribuzioni del grado.
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