Art. 43 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Art. 43

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
I sottufficiali in congedo non sono vincolati da alcun rapporto di impiego. Essi sono soggetti agli obblighi di servizio previsti dalla presente legge.
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