Art. 30 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Art. 30

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, abbia, conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda del grado d'inidoneità, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno. Il sottufficiale può, a domanda, rimanere in servizio permanente o continuativo, qualora conservi l'idoneità al servizio incondizionato. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneità è accertata dal Collegio medico-legale. Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o continuativo ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente o continuativo se, alla data del relativo accertamento sanitario, seguito dal giudizio positivo non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio, purchè non sia stato raggiunto dal limite di età. Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente o continuativo il sottufficiale sarà considerato ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio. Al sottufficiale, che per aver superato i limiti di cui al precedente comma non possa ottenere la riammissione, si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 27 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile.
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