Art. 24
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173
In vigore dal 27 mar 1963
Al sottufficiale sospeso dall'impiego o dal servizio compete soltanto la metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.
Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione dall'impiego o dal servizio è computato per metà.
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