Art. 18 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Art. 18

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Il sottufficiale in aspettativa può, in caso di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo purchè idoneo al servizio incondizionato. Il sottufficiale in aspettativa per infermità, il quale debba essere valutato per l'avanzamento o frequentare corsi o sostenere esami ai fini dell'avanzamento, è sottoposto, a domanda, a nuovi accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, richiamato in servizio effettivo. Il sottufficiale in aspettativa per motivi privati, che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda, è richiamato in servizio effettivo.
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