Art. 17 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Art. 17

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge. Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, il sottufficiale può essere collocato nell'aspettativa prevista per tale nuova causa, ma la durata complessiva delle aspettative non può superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra. Fermo il disposto del primo comma, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. Il sottufficiale che sia già stato in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato so non siano trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio.
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