Art. 140 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Art. 140

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Rimangono in vigore le norme previste dal regolamento per il Corpo approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto non incompatibili con le norme di cui alla presente legge.
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