Art. 123 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Art. 123

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
In caso di corresponsabilità fra militari di truppa e sottufficiali e ufficiali del Corpo per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico dell'appartenente alla categoria superiore. Il Ministero, sino a quando non siano convocati la Commissione di disciplina o il Consiglio di disciplina, può ordinare, per ragioni di convenienza, la separazione dei procedimenti.
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