Art. 108 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Art. 108

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Il militare di truppa del Corpo in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali in conformità a quanto previsto per il militare in servizio continuativo.
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