Art. 10
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173
In vigore dal 27 mar 1963
Il sottufficiale delle categorie in congedo, detenuto per esecuzione di condanna a pena, restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese o sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi disciplinari, subisce nel ruolo una detrazione di anzianità pari alla durata della detenzione o della sospensione.
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