Art. 10 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Art. 10

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Il sottufficiale delle categorie in congedo, detenuto per esecuzione di condanna a pena, restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese o sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi disciplinari, subisce nel ruolo una detrazione di anzianità pari alla durata della detenzione o della sospensione.
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