Art. 27
LEGGE 15 febbraio 1963, n. 281
In vigore dal 3 nov 1999
Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già fabbricanti di
materie prime per mangimi
di origine animale, di mangimi composti o di integratori o di mangimi integrati, possono continuare la loro attività in attesa del rilascio delle prescritte autorizzazioni, purchè presentino apposita domanda entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Ai fabbricanti di cui al comma precedente è concesso un termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda, prevista dal presente articolo, per adeguare i propri stabilimenti ed attrezzature alle norme della presente legge.
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