Art. 4 · LEGGE 15 febbraio 1963, n. 241

Art. 4

LEGGE 15 febbraio 1963, n. 241

In vigore dal 5 apr 1963
Salvo il disposto del precedente articolo, nei primi tre anni di applicazione della presente legge, i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici del personale degli uffici copia e del personale di archivio, di cui alle allegate tabelle A e b sono conferiti, mediante concorsi interni, da espletarsi secondo le norme prescritte per i concorsi pubblici dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, istituto dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al personale non di ruolo di terza categoria dell'Amministrazione stessa.
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