Art. 1 · LEGGE 15 febbraio 1963, n. 137

Art. 1

LEGGE 15 febbraio 1963, n. 137

In vigore dal 20 mar 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. I mutilati ed invalidi del lavoro con riduzione di capacità lavorativa non inferiore al 40 per cento e le vedove dei caduti del lavoro sono ammessi ai concorsi previsti dalla legge 22 dicembre 1957 n. 1293, per la assegnazione di Magazzini e Bivendite di generi di Monopolio e sono equiparati, ai fini della graduatoria, ai decorati al valore militare. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - BERTINELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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