Art. 1 · LEGGE 11 febbraio 1963, n. 154

Art. 1

LEGGE 11 febbraio 1963, n. 154

In vigore dal 23 mar 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. All'articolo 7, primo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, 6 aggiunto il seguente numero: "13) due rappresentanti dei venditori ambulanti segnalati dalle Organizzazioni sindacali di categoria". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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