Art. 1
LEGGE 11 febbraio 1963, n. 154
In vigore dal 23 mar 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'articolo 7, primo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, 6 aggiunto il seguente numero:
"13) due rappresentanti dei venditori ambulanti segnalati dalle Organizzazioni sindacali di categoria".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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