Art. 9
LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82
In vigore dal 25 mar 1963
Trasformazione della tassa di ancoraggio già pagato
Non è ammessa la trasformazione della tassa di ancoraggio, valevole per 30 giorni, nella corrispondente tassa annuale, nè la trasformazione della, stessa tassa, relativa alla, navigazione tra i porti dello stato, in quella per l'estero.
È ammessa invece la trasformazioni della tassa annuale per lo Stato in quella annuale per l'estero verso il pagamento della differenza tra, le due tasse.
I divieti di cui al primo comma, non si applicano quando le navi
non abbiano ancora lasciato il porto nel quale hanno pagato la tassa.
Ove si faccia luogo alla trasformazione della tassa, la differenza
dovuta sarà liquidata con effetto e validità dalla data di decorrenza della tassa precedentemente pagata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-02-09;82#art-9