Art. 53 · LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

Art. 53

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

In vigore dal 25 mar 1963
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto, con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate; nel termine di un anno di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni necessarie per l'esecuzione della legge stessa. Fino a quando non saranno emanate le norme di cui al precedente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari vigenti in materia.
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