Art. 47 · LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

Art. 47

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

In vigore dal 14 mag 1988
Devoluzione del provento di alcune tasse al Provveditorato al porto di Venezia Il provento della tassa superiore di ancoraggio di cui e seguenti nel porto di Venezia, è devoluto al locale Provveditorato al porto. Il provento della tassa sulle merci di cui all' riscosso nel suddetto torto è devoluto come segue: a) per dure terzi al Comune, e al Provveditorato al porto per quello riscosso rispettivamente nel porto industriale di Marghera e nel porto marittimo e un terzo allo Stato fino al 31 dicembre 1962; b) per metà al Comune e per metà al Provveditorato al porto per il provento complessivo dal 1 gennaio 1963 fino al 31 dicembre 1984.
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