Art. 43 · LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

Art. 43

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

In vigore dal 6 gen 2013
Misure della tassa Per ogni carro ferroviario completo caricato o scaricato nell'ambito dei porti di Genova e Napoli si applica una tassa di di lire 20. Rispetto alle partite di colletame si applica per ogni partita una tassa di lire 2. La tassa suddetta ha vigore nel porto di Genova fino al 30 giugno 1984.
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