Art. 38 · LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

Art. 38

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

In vigore dal 25 mar 1963
Trasbordo In caso di trasbordo delle merci da una nave all'altra la tassa di cui ai precedenti è dovuta una sola volta e nella misura maggiore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82#art-38