Art. 23 · LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

Art. 23

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

In vigore dal 6 gen 2013
Tassa supplementare di ancoraggio nei porti di Genova, Venezia e Napoli Le navi che compiano nei porti di Genova, Venezia e Napoli operazioni di commercio sono assoggettate al pagamento di una tassa supplementare di ancoraggio di lire 2 per ogni tonnellata di stazza netta. La tassa è dovuta ad ogni approdo, salvo quanto disposto nell'articolo seguente.
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