Art. 21 · LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

Art. 21

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

In vigore dal 25 mar 1963
Esecuzione dal pagamento della soprattassa di ancoraggio per fusti e recipienti vuoti Sono esenti dal pagamento della sopratassa di ancoraggio le navi che trasportano fusti, cassoni e recipienti in genere vuoti, che debbano servire o abbiano servito per prendere o lasciare un carico in un porto dello Stato, quando anche non abbiano nelle stive un corrispondente spazio vuoto.
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